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Il terzo ospite di Calici di Scienza, gli aperitivi con i docenti dell’Università di Camerino alla sala da tè L’Uccellin bel verde, è stato Federico Siotto, professore di diritto del lavoro, componente del comitato editoriale della Rivista italiana del diritto del lavoro, vincitore del premio Biagi come migliore tesi di dottorato nella sua materia. Il tema dell’incontro è stato la sicurezza sul lavoro.

La commissione parlamentare sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel diritto del lavoro la parola sicurezza ha un doppio significato: indica il lavoro stabile, ma anche la tutela della salute nello svolgimento del proprio mestiere. Il secondo aspetto è sicuramente il più difficile da tutelare.
La Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, depositata a maggio, ci fornisce una fotografia dell’attuale mondo lavorativo. Da tale documento emerge un dato preoccupante: ogni giorno avvengono tre infortuni sul lavoro, alcuni dei quali anche mortali. Inoltre, quando la tipologia di lavoro è flessibile i rischi aumentano e i settori dove tradizionalmente si manifestavano problemi di salute si confermano ad alto rischio, soprattutto in questa fase di ripresa dalla crisi derivata dalla pandemia.
Il maggiore dei problemi è rappresentato dai fenomeni di lavoro nero, grigio e sommerso. Federico Siotto afferma che “la cultura della sicurezza è cultura della legalitĂ : se non c’è legalitĂ  non ci può essere sicurezza“.

La tutela della sicurezza nell’ordinamento giuridico italiano

Nel nostro ordinamento giuridico sono numerose le norme che si occupano di salute e sicurezza. La Costituzione, in cima alla gerarchia delle fonti del diritto, tutela la salute negli articoli 32 e 41, l’ultimo recentemente modificato da una legge costituzionale. Ma la prima norma che specificamente si è occupata di sicurezza sul lavoro è l’articolo 2087 del Codice civile, il cui testo risale al 1942. Tale articolo prescrive che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio della propria impresa le misure che, secondo la particolaritĂ  del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integritĂ  fisica e la personalitĂ  morale dei dipendenti.
A disciplinare le misure giuridiche e tecniche che regolamentano la sicurezza sul posto di lavoro è, però, il decreto legislativo 81 del 2008, noto come Testo unico sulla sicurezza nei luoghi del lavoro. Tale fonte è composta da 306 articoli e 52 allegati. La salute e la sicurezza si devono quindi misurare con un numero estremamente vasto di disposizioni.

AutoritĂ  di sorveglianza

In Italia esistono autorità che controllano e sorvegliano le situazioni rischio sul lavoro. Fino all’emanazione del decreto-legge 146 del 2021 tale competenza era attribuita alle ASL, quindi a strutture regionali. All’Ispettorato nazionale del lavoro rimaneva la vigilanza in settori residuali, tra cui quello dell’edilizia. Solo nell’ultimo anno la competenza nazionale è stata trasferita in capo a quest’ultimo organo, una struttura nazionale. In tale occasione sono state assunte 2000 nuovi lavoratori. Rimane, però, un problema di coordinamento tra le diverse organizzazioni.
Inoltre, l’assicurazione delle attività pericolose compete all’INAIL, che esonera il datore di lavoro da responsabilità civile in caso di malattia professionale o infortunio, salvo che questo non abbia commesso un reato o abbia agito con colpa grave.

Cosa può fare il lavoratore per tutelarsi?

In tema di sicurezza ci sono obblighi anche in capo allo stesso lavoratore. L’articolo 20 del testo unico dispone che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore. Poi se il lavoratore viene esposto a rischi per la propria salute, può rifiutarsi di adempiere la propria prestazione lavorativa e rivolgersi alle autorità competenti per pretendere la propria tutela.
Non si può parlare di salute e sicurezza sul lavoro esclusivamente in termini di sanzioni e risarcimenti, è necessario averne una visione costruttiva. Il problema deve essere l’adempimento dell’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro: il lavoratore può e deve chiedere di essere messo in condizione di salute e sicurezza.

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